Art. 188
Trattamento speciale
In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo. In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma. ((La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, e' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette)).
Testo vigente dal 18 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva