Art. 189 — Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilita'
In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilita'.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva