Art. 192Domanda di liquidazione

Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza e' prevista la domanda dell'interessato, questa puo' essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che e' tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda stessa. In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art192 · fonte su Normattiva