Art. 193 — Comunicazione del decreto
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, ((settimo)) comma. Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune. Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilita'.
Testo vigente dal 18 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva