Art. 209Disposizioni di carattere generale

Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418. Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno. Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento. Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito: con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132; con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; con altre entrate per titoli diversi. Il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge. Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento. Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato. Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art209 · fonte su Normattiva