Art. 213Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni

I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalita' stabilite dalle rispettive norme di inquadramento. Il servizio prestato dal 1 settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale gia' a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, e' computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art213 · fonte su Normattiva