Art. 218Disposizioni comuni

Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile. Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art218 · fonte su Normattiva