Art. 225Diritto alla pensione privilegiata

Il personale che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali e al servizio di guerra.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art225 · fonte su Normattiva