Art. 227Trattamento di confronto - Aggravamento

In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e' attribuita, se piu' favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente all'atto della cessazione dal servizio. Il trattamento privilegiato piu' favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma. In caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art 70.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art227 · fonte su Normattiva