Art. 253Norme sulla competenza degli uffici periferici

Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il trattamento normale diretto nonche' le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1976. Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art253 · fonte su Normattiva