Art. 254Norme abrogate

Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successiva integrazioni e modificazioni, nonche' tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo unico. Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del presente testo unico. Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art254 · fonte su Normattiva