Art. 262Pensioni a onere ripartito

Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano gia' transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi provvedimenti definitivi. La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli sopra citati. Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, e' riaperto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art262 · fonte su Normattiva