Art. 264
Assegno personale per titolari di pensione di riversibilita
Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura delle pensioni.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva