Art. 267Incaricati tecnici

Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art. 258, chiedano l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il contributo di riscatto e' commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda e' presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art267 · fonte su Normattiva