Art. 35Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati

In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dallo art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, e' computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Per gli stessi fini di cui sopra, e' retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia' approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art35 · fonte su Normattiva