Art. 62Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa Italia e dell'ordine di Malta

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo. Il cappellano militare collocato in congedo perche' rivestito della dignita' vescovile ha diritto alla pensione prevista per ufficiale che cessa dal servizio permanente per eta'.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art62 · fonte su Normattiva