Art. 74 — Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
((Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi. Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra e' stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti)). L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67. In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.
Testo vigente dal 13 luglio 1980, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva