Art. 10
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[1](Art. 22 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]La Commissione ordinaria di avanzamento e' composta come segue:
- a)dell'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;
- b)dell'ufficiale ammiraglio vice presidente del Consiglio superiore di marina;
- c)dell'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina con funzione di segretario per gli affari militari;
- d)del sottocapo di Stato Maggiore della marina o, in caso di assenza o impedimento, dell'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello piu' anziano destinato all'ufficio di Stato Maggiore, non impedito dall'intervenire;
- e)del direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di assenza od impedimento, del capitano di vascello destinato alla Direzione generale stessa piu' anziano, non impedito l'intervenire.
[3]Per lo scrutinio degli ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di sanita', di commissariato e delle Capitanerie di porto, fa anche parte della Commissione, rispettivamente, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali (anche se appartenente al Corpo di Stato Maggiore), di sanita', di commissariato, il Comandante generale delle Capitanerie di porto; in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano ufficiale addetto alla stessa direzione generale o comando generale non impedito dall'intervenire, purche' di grado non inferiore a capitano di vascello o colonnello.
[4]Per lo scrutinio degli ufficiali dei Corpi di cui al precedente comma fanno pure parte della Commissione il generale od il colonnello o Tenente Colonnello del Corpo cui appartengono gli scrutinandi, piu' elevato in grado o piu' anziano fra quelli destinati al Ministero della marina o presso i Corpi consultivi della Regia marina, prescindendo dai direttori generali e Comandante generale delle Capitanerie di porto menzionati nel comma stesso e da coloro che siano impediti dall'intervenire.
[5]Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio macchine, degli ufficiali per la direzione macchine in congedo od in aspettativa per riduzione di quadri e per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi servizi macchina, la Commissione e' costituita come per gli ufficiali del genio navale.
[6]Per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi Marittimi, servizi nautici, servizi tecnici e servizi contabili la Commissione e' composta rispettivamente come quella per lo scrutinio degli ufficiali dei corpi di Stato Maggiore, delle armi navali e di commissariato.
[7]((Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di Commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi puo' sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo)).
Testo vigente dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 1955 · versione 19 su Normattiva