Art. 10

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[1](Art. 22 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]La Commissione ordinaria di avanzamento e' composta come segue:

  • a)dell'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;
  • b)dell'ufficiale ammiraglio vice presidente del Consiglio superiore di marina;
  • c)dell'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina con funzione di segretario per gli affari militari;
  • d)del sottocapo di Stato Maggiore della marina o, in caso di assenza o impedimento, dell'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello piu' anziano destinato all'ufficio di Stato Maggiore, non impedito dall'intervenire;
  • e)del direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di assenza od impedimento, del capitano di vascello destinato alla Direzione generale stessa piu' anziano, non impedito l'intervenire.

[3]((Per lo scrutinio degli ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di sanita', di commissariato e delle Capitanerie di porto, fa anche parte della Commissione, rispettivamente, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali (anche se appartenente al Corpo di Stato Maggiore), di sanita', di commissariato, il Comandante generale delle Capitanerie di porto; in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano ufficiale addetto alla stessa direzione generale o comando generale non impedito dall'intervenire, purche' di grado non inferiore a capitano di vascello o colonnello.)) ((Per lo scrutinio degli ufficiali dei Corpi di cui al precedente comma fanno pure parte della Commissione il generale od il colonnello del Corpo cui appartengono gli scrutinandi, piu' elevato in grado o piu' anziano fra quelli destinati al Ministero della marina o delle comunicazioni o presso i Corpi consultivi della Regia marina, prescindendo dai direttori generali e Comandante generale delle Capitanerie di porto menzionati nel comma stesso e da coloro che siano impediti dall'intervenire)).

[4]Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio macchine, degli ufficiali per la direzione macchine in congedo od in aspettativa per riduzione di quadri e per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi servizi macchina, la Commissione e' costituita come per gli ufficiali del genio navale.

[5]Per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi Marittimi, servizi nautici, servizi tecnici e servizi contabili la Commissione e' composta rispettivamente come quella per lo scrutinio degli ufficiali dei corpi di Stato Maggiore, delle armi navali e di commissariato.

[6]Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo Reale equipaggi marittimi fa parte della Commissione anche il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi ed armamenti navali o quello di commissariato secondo che i nominandi debbono essere ascritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici od al ruolo servizi contabili; in caso di assenza o di impedimento, da chi puo' sostituirli a termini del 2° comma del presente articolo. Inoltre quando si tratta di nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo fa pure parte della Commissione il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi o, in caso di assenza od impedimento, il capitano di vascello che lo sostituisce.

Testo vigente dal 15 settembre 1939 al 22 marzo 1944 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art10 · fonte su Normattiva