Art. 106
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[1](Art. 84 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).
[2]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni hanno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.
[3]Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme dei precedenti articoli 81 e 82.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 settembre 1941 · versione 0 su Normattiva