Art. 106
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[1]((In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato.
[2]Tali promozioni si effettuano con anzianita' di grado assoluta corrispondente alla data del fatto d'arme che rispettivamente le origino' o alla data dell'ultimo fatto d'arme qualora si tratti di un complesso di meriti manifestati in piu' azioni di guerra. L'anzianita' relativa e' stabilita in base al disposto del 2° comma del precedente articolo 82.
[3]Le promozioni straordinarie per merito di guerra si effettuano anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza che ne deriva e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.
[4]Le proposte per le promozioni straordinarie per merito di guerra sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il RE IMPERATORE dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento)). ((11))
[5]AGGIORNAMENTO (11) ------------- La L. 19 luglio 1941, n. 899, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall' 11 giugno 1940-XVIII.
Testo vigente dal 9 settembre 1941 al 22 dicembre 1955 · versione 10 su Normattiva