Art. 108
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[1](Art. 86 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).
[2]In tempo di guerra le promozioni ad anzianita', per concorso, a scelta assoluta ed a scelta comparativa possono aver luogo senza che gli ufficiali siano sottoposti agli esami, corsi, esperimenti, eventualmente prescritti.
[3]Non si applicano inoltre i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, d'imbarco e di carica stabiliti dal presente testo unico e dalle annesse tabelle.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva