Art. 108

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1945 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 86 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]In tempo di guerra le promozioni ad anzianita', per concorso, a scelta assoluta ed a scelta comparativa possono aver luogo senza che gli ufficiali siano sottoposti agli esami, corsi, esperimenti, eventualmente prescritti.

[3]Non si applicano, inoltre, i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, d'imbarco e di carica stabiliti dal presente testo unico o dalle annesse tabelle, ne' si richiede la compilazione delle schede individuali di cui al precedente art. 48. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 52

16

Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La validita' delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e' prorogata sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, salvo il disposto del successivo art. 2 e fatta eccezione per quanto concerne i periodi minimi di permanenza nel grado".

Testo vigente dal 30 marzo 1945 al 22 dicembre 1955 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art108 · fonte su Normattiva