Art. 109

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[1](Art. 87 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, durante il tempo di guerra, tutte le norme stabilite dal presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente, eccezione fatta per i periodi di imbarco e per le schede di avanzamento di cui al precedente art. 48.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art109 · fonte su Normattiva