Art. 109
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 87 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).
[2]Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, durante il tempo di guerra, tutte le norme stabilite dal presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente, ((...)).
Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva