Art. 109

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[1](Art. 87 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, durante il tempo di guerra, tutte le norme stabilite dal presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente, ((...)).

Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art109 · fonte su Normattiva