Art. 125
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[2]Le competenti Commissioni di avanzamento, su richiesta del Ministro per la marina, sino al 31 dicembre 1940, provvedono innanzi tutto alle designazioni per l'inscrizione nei ruoli dei comandi navali o dei comandi marittimi, delle direzioni o dei servizi secondo le norme del regolamento, quindi alla compilazione delle graduatorie ed elenchi previsti dal presente testo unico.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva