Art. 125

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[1](Art. 33, 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

[2]Le competenti Commissioni di avanzamento, su richiesta del Ministro per la marina, sino al 31 dicembre 1940, provvedono innanzi tutto alle designazioni per l'inscrizione nei ruoli dei comandi navali o dei comandi marittimi, delle direzioni o dei servizi secondo le norme del regolamento, quindi ((alla compilazione delle graduatorie previste dal presente testo unico)).

Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art125 · fonte su Normattiva