Art. 130
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((Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e gli ufficiali del Corpo del genio navale trasferiti nei ruoli delle categorie in congedo anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, possono conseguire l'avanzamento soltanto dopo promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente, di pari grado ed anzianita', iscritti rispettivamente nel ruolo dei Comandi navali,e in quello delle Direzioni, non tenendo conto di coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio)).
Testo vigente dal 9 settembre 1941 al 22 dicembre 1955 · versione 10 su Normattiva