Art. 130

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((Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e gli ufficiali del Corpo del Genio navale trasferiti nei ruoli delle categorie in congedo anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1935-XIII, n. 1404, possono conseguire l'avanzamento soltanto dopo promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' del rispettivo Corpo, a qualunque ruolo appartengono, non tenendo conto di coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio)).

Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 9 settembre 1941 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art130 · fonte su Normattiva