Art. 47

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[1](Art. 16 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]Il Ministro per la marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, un'aliquota di contrammiragli e gradi corrispondenti e di ufficiali superiori ed inferiori.

[3]L'aliquota e' determinata dal Ministro per la marina in relazione alle vacanze prevedibili, ed ai criteri di avanzamento stabiliti dal presente testo unico, e con particolare riguardo alla scelta comparativa.

[4]Nei casi di avanzamento per concorso e ad anzianita' lo scrutinio e' disposto dal Ministro quando lo ritiene opportuno in relazione alle vacanze prevedibili ed alle condizioni di avanzamento dei singoli corsi da scrutinare. Lo scrutinio per l'avanzamento a scelta eccezionale e quello per meriti eccezionali sono disposti dal Ministro, di volta in volta.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art47 · fonte su Normattiva