Art. 47
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[1](Art. 16 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]Il Ministro per la marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, un'aliquota di contrammiragli e gradi corrispondenti e di ufficiali superiori ed inferiori.
[3]((L'aliquota e' determinata dal Ministro per la marina in relazione alle vacanze prevedibili ed al criterio della scelta comparativa)).
[4]Nei casi di avanzamento per concorso e ad anzianita' lo scrutinio e' disposto dal Ministro quando lo ritiene opportuno in relazione alle vacanze prevedibili ed alle condizioni di avanzamento dei singoli corsi da scrutinare. Lo scrutinio per l'avanzamento a scelta eccezionale e quello per meriti eccezionali sono disposti dal Ministro, di volta in volta.
Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva