Art. 48
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[2]Le Commissioni di avanzamento, quando si tratti di avanzamento di ufficiali superiori col criterio della scelta comparativa, nel procedere all'esame di cui al precedente art. 16, devono tener conto dei risultati dello scrutinio di schede individuali, fatta eccezione per i giudizi previsti dai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 del presente testo unico.
[3]Le norme relative alla compilazione ed allo scrutinio delle schede sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva