Art. 48
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[2]Le Commissioni di avanzamento, ((quando si tratti di avanzamento di ufficiali superiori o di contrammiragli o maggior generali)), nel procedere all'esame di cui al precedente art. 16, devono tener conto dei risultati dello scrutinio di schede individuali, fatta eccezione per i giudizi previsti dai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 del presente testo unico.
[3]Le norme relative alla compilazione ed allo scrutinio delle schede sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva