Art. 48

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1](2° e 4° comma art. 24 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con la legge 29 gennaio 1934, n. 164; ultimo comma art. 17 e 29 T. U. citato; 2° periodo, 1° comma, art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

[2]Le Commissioni di avanzamento, ((quando si tratti di avanzamento di ufficiali superiori o di contrammiragli o maggior generali)), nel procedere all'esame di cui al precedente art. 16, devono tener conto dei risultati dello scrutinio di schede individuali, fatta eccezione per i giudizi previsti dai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 del presente testo unico.

[3]Le norme relative alla compilazione ed allo scrutinio delle schede sono stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art48 · fonte su Normattiva