Art. 61
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[2]L'avanzamento a capitano di fregata del ruolo Comandi navali, a tenente colonnello del Genio navale del ruolo Direzioni ed ai gradi corrispondenti degli altri corpi militari della Regia marina ha luogo a scelta comparativa.
[3]L'avanzamento a capitano di fregata del ruolo Comandi marittimi ed a tenente colonnello del Genio navale del ruolo servizi ha luogo ad anzianita', senza che occorrano periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti.
[4]I maggiori del Genio navale provenienti dal corpo degli ufficiali per la direzione macchine a mente dell'art. 45, lettera c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, devono seguire speciali corsi o superare speciali esami per l'avanzamento a tenente colonnello.
[5]I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non possono conseguire avanzamento e sono trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' del proprio grado.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva