Art. 61

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[1](Art. 45 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e 1° periodo 1° comma art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

[2]L'avanzamento a capitano di fregata del ruolo Comandi navali, a tenente colonnello del Genio navale del ruolo Direzioni ed ai gradi corrispondenti degli altri corpi militari della Regia marina ha luogo a scelta comparativa.

[3]L'avanzamento a capitano di fregata del ruolo Comandi marittimi ed a tenente colonnello del Genio navale del ruolo servizi ((ha pure luogo a scelta comparativa, senza, pero', che occorrano)) periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti.

[4]I maggiori del Genio navale provenienti dal corpo degli ufficiali per la direzione macchine a mente dell'art. 45, lettera c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, devono seguire speciali corsi o superare speciali esami per l'avanzamento a tenente colonnello.

[5]I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non possono conseguire avanzamento e sono trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' del proprio grado.

Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art61 · fonte su Normattiva