Art. 81
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[2]L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari o di cultura eccezionali tali da dare sicuro affidamento di reggere in modo eminente il comando o le funzioni del grado superiore o che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - segnalati servizi alla Regia marina od alla Nazione, anche se non possiede ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, puo' essere promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, quando ne comprenda 10 o meno di 10.
[3]Quando la promozione di cui al precedente comma sia motivata anche da intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento di azioni di guerra, l'ufficiale puo' essere promosso indipendentemente dal posto che occupa nel ruolo del suo grado coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 24 luglio 1942 · versione 0 su Normattiva