Art. 81

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[1](Art. 69 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e ultimo comma art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

[2]L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari o di cultura eccezionali tali da dare sicuro affidamento di reggere in modo eminente il comando o le funzioni del grado superiore o che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - segnalati servizi alla Regia marina od alla Nazione, anche se non possiede ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, puo' essere promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, quando ne comprenda 10 o meno di 10.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 1942, N. 800)).

Testo vigente dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 1955 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art81 · fonte su Normattiva