Art. 81
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[2]L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari o di cultura eccezionali tali da dare sicuro affidamento di reggere in modo eminente il comando o le funzioni del grado superiore o che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - segnalati servizi alla Regia marina od alla Nazione, anche se non possiede ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, puo' essere promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, quando ne comprenda 10 o meno di 10.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 1942, N. 800)).
Testo vigente dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 1955 · versione 13 su Normattiva