Art. 9
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[1]La Commissione Suprema di avanzamento e' composta come segue:
- a)di tutti gli ammiragli di armata, di squadra designati di armata e di squadra che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo dall'intervenire;
- b)dell'ufficiale ammiraglio Capo di stato maggiore della Regia marina o del Sottocapo di stato maggiore della Regia marina, quando la carica di Capo di stato maggiore sia coperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per la marina; in questo caso il Sottocapo di stato maggiore ha voto soltanto nello scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
- c)del direttore generale del personale e dei servizi militari con voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
- d)dei generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o, in caso di assenza o di impedimento, degli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo - prescindendo pero' da coloro che coprano rispettivamente la carica di direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche e quella di direttore generale delle armi ed armamenti navali - nonche' del tenente generale del Corpo delle capitanerie di porto comandante in 2ª del Comando generale delle capitanerie di porto;
- e)dei direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di sanita' militare marittima e di commissariato militare marittimo;
- f)di un ufficiale generale medico o di commissariato - prescindendo dai generali che ne fanno parte in base alla precedente lettera e) - o di porto limitatamente al caso di assenza od impedimento dell'ammiraglio di squadra comandante generale delle Capitanerie di porto o del comandante in 2ª del Comando generale delle capitanerie di porto.
[2]((Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio piu' anziano fra, i presenti)). 13
[3]Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato maggiore fanno parte della Commissione i membri indicati alle lettere a), b) e c); per gli ufficiali degli altri Corpi i membri indicati nelle lettere a), b) e c) e rispettivamente per i vari Corpi quelli indicati nelle lettere d), e), f); pero' il direttore generale delle armi ed armamenti navali fa parte della Commissione quando si tratta dello scrutinio degli ufficiali del Corpo delle armi navali anche se appartiene al Corpo di stato maggiore.
[4]Qualora il generale ispettore del genio navale o il generale ispettore delle armi navali coprano, rispettivamente, la carica di direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche e quella di direttore generale delle armi ed armamenti navali, fanno, altresi', parte della Commissione Suprema rispettivamente il tenente generale del genio navale e il generale delle armi navali piu' anziano in ruolo, a prescindere da coloro che siano assenti o impediti.
[5]Gli ufficiali che fanno parte della Commissione Suprema di avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1942, n. 800
13La L. 3 luglio 1942, n. 800, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 9 settembre 1941.
Testo vigente dal 24 luglio 1942 al 22 marzo 1944 · versione 13 su Normattiva