Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 1939 al 9 settembre 1941. Leggi il testo vigente →
[2]La Commissione suprema di avanzamento e' composta come segue:
- a)di tutti gli ammiragli di Armata, di Squadra designati di Armata e di Squadra che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo dall'intervenire;
- b)dell'ufficiale ammiraglio capo di Stato Maggiore della Regia marina o del sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina quando la carica di capo di Stato Maggiore sia coperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per la marina; in questo caso il sottocapo di Stato Maggiore ha voto soltanto nello scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
- c)del direttore generale del personale e dei servizi militari con voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
[3]((d) dei generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o, in caso di assenza o di impedimento, degli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, prescindendo pero' da coloro che coprano le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi ed armamenti navali, nonche' del comandante generale delle Capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, del tenente generale di porto, comandante in 2a del Comando generale delle Capitanerie di porto;)) ((e) dei direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di sanita' militare marittima e di commissariato militare marittimo;)) ((f)di un ufficiale generale medico o di commissariato, prescindendo dai generali che ne fanno parte in base alla precedente lettera e), o di porto)).
[4]Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio piu' anziano fra i presenti.
[5]Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore fanno parte della Commissione i membri indicati alle lettere a), b) e c); per gli ufficiali degli altri corpi i membri indicati nelle lettere a), b) e c) e rispettivamente per i vari Corpi quelli indicati nelle lettere d), e), f); pero' il direttore generale delle armi ed armamenti navali fa parte della Commissione quando si tratta dello scrutinio degli ufficiali del Corpo delle armi navali anche se appartiene al corpo di Stato Maggiore.
Testo vigente dal 15 settembre 1939 al 9 settembre 1941 · versione 7 su Normattiva