Art. 96

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[1](Articoli 4 e 8 legge 6 giugno 1935, n. 1098, modificati).

[2]Por l'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo spettale previsto dalla legge 6 giugno 1935, n. 1098, non sono prescritti esami, ne' corsi d'istruzione.

[3]Le promozioni nel ruolo speciale hanno luogo distintamente per ciascun corpo e grado, e sono effettuate ad anzianita' per i guardiamarina ed i sottotenenti Direzione macchine, ed a scelta assoluta per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, indipendentemente dal posto da essi gia' occupato nel corrispondente ruolo ordinario di ufficiali di complemento.

[4]Le condizioni di imbarco per la promozione sono quelle stabilite per i pari grado del S.P.E.; quelle minime di permanenza nel grado sono di anni tre per i guardiamarina e sottotenenti per la Direzione macchine, e di anni sette per i sottotenenti di vascello e tenenti per la Direzione macchine, fermo restando in ogni caso il disposto del 1° comma del precedente articolo 89.

[5]Gli ufficiali di complemento che cessano di appartenere al ruolo speciale per aver compiuto il 42° anno di eta' conseguono, all'atto di tale cessazione, se prescelti, la promozione al grado superiore nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento del rispettivo Corpo, fermo restando pero il disposto del 1° comma del precedente articolo 89.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 8 settembre 1939 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art96 · fonte su Normattiva