Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1939 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Articoli 4 e 8 legge 6 giugno 1935, n. 1098, modificati).
[2]Por l'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo spettale previsto dalla legge 6 giugno 1935, n. 1098, non sono prescritti esami, ne' corsi d'istruzione.
[3]Le promozioni nel ruolo speciale hanno luogo distintamente per ciascun corpo e grado, e sono effettuate ad anzianita' per i guardiamarina ed i sottotenenti Direzione macchine, ed a scelta assoluta ((per i tenenti di vascello e capitani per la direzione delle macchine, nonche')) per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, indipendentemente dal posto da essi gia' occupato nel corrispondente ruolo ordinario di ufficiali di complemento.
[4]Le condizioni di imbarco ((e di comando)) per la promozione sono quelle stabilite per i pari grado del S.P.E.; quelle minime di permanenza nel grado sono di anni tre per i guardiamarina e sottotenenti per la Direzione macchine, e di anni sette per i sottotenenti di vascello e tenenti per la Direzione macchine ((nonche' di anni otto per i tenenti di vascello ed i capitani per la direzione delle macchine)), fermo restando in ogni caso il disposto del 1° comma del precedente articolo 89.
[5]Gli ufficiali di complemento che cessano di appartenere al ruolo speciale ((per aver raggiunto i limiti di eta')) conseguono, all'atto di tale cessazione, se prescelti, la promozione al grado superiore nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento del rispettivo Corpo, fermo restando pero il disposto del 1° comma del precedente articolo 89 ((nonche' il disposto del precedente art. 91. Tale promozione e' disposta con riserva nei riguardi dei pari grado di complemento del proprio corpo piu' anziani, non ancora promossi)).
Testo vigente dal 8 settembre 1939 al 22 dicembre 1955 · versione 6 su Normattiva