Art. 97

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[1](Art. 79, 6° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 15 legge 30 maggio 1932, n. 593, e dall'art. 8 legge 29 gennaio 1934, n. 164 - art. 26 T. U. 16 maggio 1932, n. 819, modificato).

[2]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e corrispondenti.

[3]Possono essere promossi al grado di capitano di fregata e corrispondenti i capitani di corvetta o maggiori che, o siano professori ordinari nelle Universita' Regie o negli Istituti superiori corrispondenti, o siano membri ordinari o corrispondenti di Accademie scientifiche o letterarie nazionali od estere, od abbiano il grado quinto in una delle Amministrazioni dello Stato ed abbiano prestato effettivamente servizio nella Regia marina per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi col grado di capitano di corvetta o corrispondente; o coloro che per invenzioni, scoperte, studi ed opere di carattere scientifico, industriale, giuridico o sociale godano di indiscussa fama.

[4]Indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado previsto dal precedente art. 91, possono aspirare alla promozione a capitano di fregata di complemento o al grado corrispondente quegli ufficiali che, avendo prestato, almeno sei mesi di servizio effettivo nel grado di capitano di corvetta o corrispondente, siano proposti per l'avanzamento per merito di guerra.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art97 · fonte su Normattiva