Art. 97
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938. Leggi il testo vigente →
[2]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e corrispondenti.
[3]Possono essere promossi al grado di capitano di fregata e corrispondenti i capitani di corvetta o maggiori che, o siano professori ordinari nelle Universita' Regie o negli Istituti superiori corrispondenti, o siano membri ordinari o corrispondenti di Accademie scientifiche o letterarie nazionali od estere, od abbiano il grado quinto in una delle Amministrazioni dello Stato ed abbiano prestato effettivamente servizio nella Regia marina per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi col grado di capitano di corvetta o corrispondente; o coloro che per invenzioni, scoperte, studi ed opere di carattere scientifico, industriale, giuridico o sociale godano di indiscussa fama.
[4]Indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado previsto dal precedente art. 91, possono aspirare alla promozione a capitano di fregata di complemento o al grado corrispondente quegli ufficiali che, avendo prestato, almeno sei mesi di servizio effettivo nel grado di capitano di corvetta o corrispondente, siano proposti per l'avanzamento per merito di guerra.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva