Art. 97

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[1](Art. 79, 6° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 15 legge 30 maggio 1932, n. 593, e dall'art. 8 legge 29 gennaio 1934, n. 164 - art. 26 T. U. 16 maggio 1932, n. 819, modificato).

[2]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e corrispondenti.

[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 19 MAGGIO 1938, N. 685, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 GENNAIO 1939, N. 249)).

[4]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 19 MAGGIO 1938, N. 685, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 GENNAIO 1939, N. 249)).

Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art97 · fonte su Normattiva