Art. 10
[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mutuare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi occorrenti per la concessione di mutui a societa' cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra il personale di ruolo ed i pensionati delle ferrovie stesse.
[2]Ai mutui suddetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
[3]L'annualita' di ammortamento e dei relativi interessi al netto del contributo erariale e' iscritta, anno per anno, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno.
[4]Il tasso d'interesse e tutti i rapporti derivanti dalla concessione del mutuo, fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le cooperative, sono regolati dalle disposizioni che disciplinano i mutui concessi direttamente dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative da essa finanziate.
[5]Per la concessione dei mutui di cui sopra e per la gestione decapitali mutuati, sono istituiti speciali conti correnti ai sensi dell'articolo 11.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva