Art. 101
[1]I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinche' chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:
- a)della rispettiva data d'iscrizione;
- b)della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta;
- c)della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all'art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso;
- d)delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c).
[2]Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso e' inammissibile.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva