Art. 106

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[1]Il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per le comunicazioni per le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ciascuno con l'assenso del Capo del Governo, hanno facolta', fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di dichiarare, a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti con il contributo od il concorso dello Stato, nei confronti di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizione di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.

[2]Il provvedimento ministeriale e' insindacabile e non soggetto ad alcun ricorso od azione. Esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 11 febbraio 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art106 · fonte su Normattiva