Art. 106
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[1]((Il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per le comunicazioni per le cooperative tra ferrovieri, ciascuno con l'assenso del Capo del Governo, hanno facolta', fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di dichiarare a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti con il contributo od il concorso dello Stato, nei confronti di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.
[2]Il provvedimento ministeriale e' insindacabile e non soggetto ad alcun ricorso od azione. Esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 711 e seguenti del Codice stesso)).
Testo vigente dal 11 febbraio 1942 al 21 gennaio 1945 · versione 2 su Normattiva