Art. 114
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[1]Nelle cooperative per costruzione di case popolari ed economiche a proprieta' indivisa ed inalienabile anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'attribuzione dell'alloggio si sostituisce, vita natural durante, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato.
[2]Uguale diritto e' riservato ai figli minorenni del socio defunto fino al raggiungimento della maggiore eta'.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 18 febbraio 1959 · versione 0 su Normattiva