Art. 114
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1959 al 1 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Nelle cooperative per costruzione di case popolari ed economiche a proprieta' indivisa ed inalienabile anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'attribuzione dell'alloggio si sostituisce, vita natural durante, il coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato.
[2]Uguale diritto e' riservato ai figli minorenni del socio defunto fino al raggiungimento della maggiore eta'. 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2
21Il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che il presente articolo continua ad avere vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le norme previste dal predetto D.P.R.
Testo vigente dal 18 febbraio 1959 al 1 marzo 2006 · versione 22 su Normattiva