Art. 13
[1]Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte di impiegati e pensionati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di Roma, la concessione dei mutui per i quali esse abbiano gia' ottenuto il contributo erariale, puo' valersi anche delle somme che saranno all'uopo anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde all'interesse annuo del 5 per cento, netto in ogni tempo e modo per la Cassa medesima. Per tali operazioni la Cassa di risparmio e' autorizzata a derogare alle disposizioni ed alle limitazioni del suo statuto fondamentale e successive modificazioni.
[2]Agli effetti della regolazione dei rapporti fra Cassa depositi e prestiti e Cassa di risparmio, le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 14, sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione.
[3]Le eventuali particolarita' che occorresse definire, sono stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva